RdB chiede che la scelta dei Coordinatori dei Tecnici della Prevenzione si effettui in prima istanza fra i Tecnici già inquadrati nella funzione di coordinamento e che già percepiscono la relativa indennità.
A Dr. Mariotti
Direttore Generale
Az.USL 9 di Grosseto
Dr.Ghelardi
Direttore Amministrativo
Az. USL 9 di Grosseto
Oggetto: coordinamenti Tecnici della Prevenzione.
L’oramai annoso problema dei coordinamenti da assegnare nell’ambito dei Tecnici della Prevenzione sembra, salvo ulteriori sviluppi giudiziari, giunto alla fine del percorso con l’effettuazione dei colloqui a tutti gli iscritti nell’elenco degli idonei, compresi i dipendenti senza master, ma già contrattualmente inquadrati nelle funzioni di coordinamento, che avevano presentato a suo tempo ricorso contro l’esclusione dal menzionato elenco .
Si attende solo la nomina dei Coordinatori.A tale ultimo riguardo, la scrivente O.S. ritiene che non si possa non tenere in debita considerazione che, tra i soggetti candidati e selezionati, vi sono Tecnici della Prevenzione che l’Azienda, in virtù dell’art. 10 del CCNL 20/9/01, ha appunto inquadrato, in prima applicazione (in quanto titolari di effettive funzioni di coordinamento al 31/8/01, per taluni addirittura certificate con delibera aziendale), nella funzione di coordinamento e che, in forza dell’art. art. 19 CCNL lett. b) CCNL 19/4/04, ha poi fatto transitare in categoria DS.
Si tratta di quei Tecnici che, ancor prima del CCNL 20/9/01, appartenevano alla categoria D, siccome “coordinatori” - ex VII qualifica funzionale per percorso contrattuale o per concorso.
Tali soggetti, oltre all’inquadramento giuridico-contrattuale nella funzione, percepiscono la indennità fissa di coordinamento di Euro 1500 euro annui, che come noto è irrevocabile, nonché la fascia economica, anch’essa irrevocabile, corrispondente al livello Super.
RdB/CUB ritiene che la acquisita situazione giuridico-contrattuale di tali dipendenti, sommata all’esperienza pluridecennale che gli stessi hanno acquisito “sul campo”, debba costituire prioritario criterio di scelta per l’imminente nomina dei Coordinatori.
E ciò anche nell’ottica del contenimento della spesa: l’Azienda ha già i Coordinatori, ai quali corrisponde l’indennità di coordinamento, sicché nominarne “ex novo” di altri, costituirebbe
un inutile e, soprattutto, ingiustificato aggravio di spesa.
Del resto, quello che oggi chiede la scrivente O.S., è espressamente previsto nell’accordo sindacale del 26/7/06, laddove è stabilito che, nella formulazione delle proposte di nomina, si debba tener conto della situazione di coloro che sono già titolari di posizioni di coordinamento.
Che è quello che è stato fatto per l’assegnazione dei coordinamenti infermieristici: in questo caso, infatti, è stata tenuta in prioritaria considerazione non solo la posizione di coloro che, essendo già contrattualmente titolari di funzioni di coordinamento, hanno optato, attraverso la domanda di partecipazione alla selezione, per altra sede di servizio, ma addirittura, quella di coloro che, senza inquadramento, svolgevano “in fatto” dette funzioni.
In attesa di un riscontro cordiali saluti.
Grosseto 13.07.2009