PUBBLICHIAMO a seguire I TESTI DEGLI EMENDAMENTI APPROVATI DALLE COMMISSIONI RIUNITE DEL SENATO CHE DIFFERISCONO AL 31 DICEMBRE 2011 I NUOVI TERMINI PER L'IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI che il collegato lavoro aveva reso stringenti, se il milleproroghe verrà approvato con questa modifica SI RIAPRIREBBERO I TERMINI PER IMPUGNARE I LICENZIAMENTI anche per quei lavoratori che non avevano fatto in tempo il 23 gennaio u.s. a impugnare i contratti già scaduti prima dell'entrata in vigore del collegato lavoro.
LE STRUTTURE E LE SEDI USB POTRANNO COSì CONTINUARE A ESSERE A DISPOSIZIONE PER CONSENTIRE AI LAVORATORI CHE NON LO AVESSERO ANCORA FATTO DI FARSI VALERE CONTRO I LICENZIAMENTI INGIUSTI E CONTRO I CONTRATTI PRECARI ILLEGITTIMI e rilanciare la campagna messa in atto in questi anni per contrastare tutte le forme di precariato e vedere abrogate tute le norme antiprecari, come il pacchetto treu, la legge 30 e in ultimo il famigerato collegato lavoro.
Per dare efficacia all'iniziativa di difesa legale sarà però necessario che i precari tornino in piazza per chiedere la fine della precarietà, la stabilizzazione con contratti a tempo indeterminato e la dignità di un futuro lavorativo certo A PARTIRE DALLA MANIFESTAZIONE NAZIONALE E SCIOPERO GENERALE DEL PROSSIMO 11 MARZO
Commissioni riunite 1a e 5a - Scheda di seduta
Seduta n. 9 Martedì 8 febbraio 2011 (15,30 - 20,35)
Sede referente 2518 - DL 225/2010 - Proroga termini
Seguito dell'esame e rinvio. Approvati i seguenti emendamenti: 1.27, 1.334, 1.111, 1.117, 1.118, 1.0.107 (e gli identici 1.134 e 1.315), 1.209, 1.296, 1.316, 1.0.38, 1.0.55 (testo 2), gli identici 1.0.67 e 1.0.68, 1.0.76, 1.0.77, 1.0.109 e 1.0.111.
Il senatore LEGNINI (PD) apprezza l'espressione di un parere favorevole da parte del Relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti 1.0.76 e 1.0.77 e ribadisce la validità delle argomentazioni svolte dalla sua parte politica a proposito del termine eccessivamente breve previsto dalla legge n. 183 del 2010 per l'impugnazione del licenziamento individuale.
Con distinte votazioni gli emendamenti 1.0.76 e 1.0.77 sono accolti
1.0.76
ROILO, NEROZZI, PASSONI, GHEDINI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Proroga dei termini per l'impugnazione del licenziamento individuale)
1. All'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: ''1-bis. In sede di prima applicazione, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento è prorogata al 31 dicembre 2011.''».
1.0.77
PASSONI, ROILO, NEROZZI, GHEDINI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Proroga dei termini per l'impugnazione del licenziamento individuale)
1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è differita al 31 dicembre 2011».
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Da rassegna stampa:
Via libera a emendamento Pd
Si riaprono i termini per i ricorsi del lavoro da parte dei precari. Scompare la "tagliola" che fissava al 23 gennaio il termine per impugnare i licenziamenti. Lo afferma oggi (9 febbraio) il senatore del Pd, Achille Passoni. La commissione Affari costituzionali e Bilancio ha approvato un emendamento del Pd al decreto milleproroghe.
"Per tutto quest'anno non si applicherà la norma del famigerato collegato sul lavoro sui termini per l'impugnazione dei licenziamenti - dichiara Passoni -. Finalmente si riesce a salvaguardare in questa legislatura una norma che tutela chi lavora, anziché tagliare quelle che esistono, e questo è certamente un fatto assai positivo".
"Migliaia - sottolinea il senatore - sono stati coloro che, avuto conoscenza dell'esistenza della norma niente affatto pubblicizzata dal governo, hanno aperto vertenze entro la scadenza prevista dall'art. 32 della legge 183 del 2010, ma molti di più saranno coloro che, grazie al nostro emendamento, avranno il tempo per decidere se impugnare un licenziamento ritenuto illegittimo".
"Non va dimenticato - conclude Passoni - che la tipologia precaria del contratto atipico comporta spesso una oggettiva ricattabilità del lavoratore che alla scadenza del contrattostesso spera che, dopo qualche mese, il datore di lavoro glielo rinnovi. Cosa questa che induce a non agire per vedersi stabilizzato il contratto da un giudice, ma di attendere nella speranza di un rinnovo, magari dopo qualche mese".