Dopo la conferenza stampa iniziale del marzo scorso (con la quale il presidente Boeri annunciava un vero e proprio boom “incoraggiante” di sgravi contributivi per assumere stabilmente) ed il successivo annuncio di abusi per oltre 600 milioni di euro richiesti indebitamente da parte delle aziende (accertati, ad inizio maggio, grazie all’incrocio delle informazioni tra le banche dati dell’INPS e del Ministero del Lavoro), abbiamo richiesto e sollecitato un incontro chiarificatore sulle reali intenzioni dell’amministrazione di avviare, quanto meno, a soluzione la delicata materia (vedi documento allegato), proponendo anche la revoca del codice 6Y.
Con le disposizioni di cui al messaggio Hermes n. 2815 del 24 giugno scorso si è fatto di sicuro un passo innanzi, in quanto la implementazione dell’applicativo sgraverà l’Ufficio Verifica Amministrativa dal compito di procedere a variazioni dei flussi.
Restano, tuttavia, da fornire indicazioni operative per l’attivazione in concreto del recupero del credito, che sono rimandate a un Hermes successivo.
Da rilevare come lo stesso succitato messaggio stabilisca un differente regime sanzionatorio in base al “dolo specifico rappresentato dalla vera e propria frode posta in essere al fine di procacciarsi un ingiusto profitto ai danni dello Stato” e dunque con sanzioni calcolate da evasione e non semplicemente da omissione.
Pur volendo prescindere dagli oneri comunque molto gravosi che ricadono oggi sui colleghi in termini di adempimenti, facciamo alcune semplici considerazioni. Per i cosiddetti furbetti del cartellino (che non vogliamo certo difendere) infatti è prevista la sospensione cautelare immediata senza stipendio entro le 48 ore che, se confermata, potrà determinare il licenziamento del dipendente ritenuto colpevole entro 30 giorni (secondo quanto previsto dal decreto legislativo 116), mentre per i furbetti degli sgravi a 18 mesi dall’inizio dell’indebita fruizione non esiste ancora una modalità per il recupero degli importi sottratti alla collettività e neppure è prevista alcuna forma di blocco sia pure temporaneo del beneficio, come invece sarebbe possibile revocando il codice di autorizzazione segnalato.
Ma non basta. Perché per i primi è prevista espressamente la denuncia al pubblico ministero e poi la segnalazione alla competente procura della Corte dei Conti per il danno causato all’immagine della P.A. (con l’eventuale condanna ad un risarcimento il cui ammontare non potrà essere inferiore a sei mensilità dall’ultimo stipendio), mentre per i secondi, anche quando si configura il reato più grave derivante da ingiusto profitto ai danni dello Stato, non sono neppure ipotizzate segnalazioni di alcun tipo all’autorità giudiziaria. Misteri del JOBS ACT.
Resta giusto da rimarcare che nell’intervento con il quale il presidente Boeri ha presentato venti giorni fa il rapporto annuale dell’Istituto, il tempo dedicato al tema dell’elusione e dell’evasione contributiva, nonché alle forme di contrasto, è stato pari a 90 secondi!
Ed il fatto che solo pochi giorni prima la commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori avesse sottolineato la necessità di incrementare ogni possibile attività di contrasto, denunciando un’evasione contributiva negli ultimi cinque all’INPS pari ad oltre 140 miliardi, offre la misura esatta della situazione.