Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Premessa
(Sostituisce l’Art. 0 della Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/7/1994)
Il decentramento di alcune funzioni alle strutture periferiche del C.N.VV.F., le recenti modifiche apportate al “Nuovo Codice della Strada” (emanato con il D. Lgs. n. 285 del 30 Aprile 1992 e modificato con la Legge n. 214 del 1 Agosto 2003), l’emanazione del D.M. n. 40T del 30 Settembre 2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, l’istituzione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (con D.P.R. n. 398 del 7 settembre 2001), la pubblicazione del nuovo “Ordinamento del Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 Settembre 2004, n. 252” (con il D.Lgs. n. 217 del 13 Ottobre 2005) e la pubblicazione del nuovo Regolamento del personale Volontario (con il D.P.R. n. 76 del 6 Febbraio 2004) rendono necessari l’adeguamento, il riordino e la raccolta della normativa che disciplina i vari procedimenti legati alle Patenti di guida VF del C.N.VV.F., anche in funzione del nuovo software di gestione delle patenti VF CARD TERRESTRI e NAUTICHE.
Allo scopo di conferire carattere uniforme a tutta la materia, è stato predisposto il presente Testo Unico, che riporta, in modo organico e dettagliato, le procedure ed i termini relativi all’accertamento dei requisiti psico-fisici necessari per la guida, per lo svolgimento degli esami di idoneità e per il rilascio delle abilitazioni alle mansioni di insegnante di teoria e di Istruttore di Scuola Guida, nonché le modalità di gestione dell’attestato di guida.
Si precisa, inoltre, che il presente Testo Unico abroga e sostituisce, laddove in contrasto, le precedenti disposizioni interne emanate fino ad oggi in materia di Patenti Terrestri VF.
Si evidenziano le seguenti principali innovazioni introdotte:
a) Introduzione dei nuovi modelli di Patente VF Terrestre e Nautica (VF CARD TERRESTRE e VF CARD NAUTICA).
b) Inserimento, per mezzo del nuovo Programma informatico per la gestione delle Patenti, che opera con tecnologia web sui computers collegati alla rete intranet dipartimentale, dei dati relativi ai procedimenti riguardanti le Patenti VF, ivi comprese le richieste di Rilascio, le Conversioni, i Rinnovi, i Passaggi di Categoria, le Estensioni, le Distruzioni e i Duplicati, da parte dei Comandi Provinciali e delle Direzioni Regionali, con l’acquisizione mediante scanner dei documenti cartacei direttamente al Comando Provinciale o alla Direzione Regionale dove si trovano, senza la necessità di inviarli fisicamente agli Uffici Centrali dell’Area Pianificazione e Controllo della Formazione di Roma.
c) Possibilità di certificare il possesso dei requisiti fisici e psichici, nelle richieste di Rilascio e di Rinnovo delle Patenti VF Terrestri di 1^ Categoria ottenute per conversione, con una Patente Civile di Categoria B – C – D in corso di validità, in alternativa al certificato medico.
Competenze
(Sostituisce l’Art. 1 della Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/7/1994)
Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco provvede direttamente, nei riguardi dei conducenti dei propri veicoli, secondo quanto indicato nell'art. 138 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche ed integrazioni, all’individuazione e all'accertamento dei requisiti necessari per la guida, all'approvazione dei programmi, all'esame di idoneità, al Rilascio, alla Sospensione ed alla Revoca della Patente di guida VF CARD TERRESTRE, nonché all'adozione di provvedimenti previsti nei punti successivi.
Patente di guida modello VF CARD TERRESTRE e relative categorie ed estensioni (Sostituisce l’Art. 2 della Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/7/1994) La Patente di guida modello VF CARD TERRESTRE, conforme all'Allegato n. 1, viene rilasciata dall'Area Pianificazione e Controllo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ed è articolata nelle seguenti quattro Categorie:
a) PRIMA CATEGORIA:
Autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t ed il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero (peso non superiore a 0,75 t) ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t; non abilita alla condotta di veicoli in Servizio di Soccorso, intendendo come tale la marcia dei veicoli con dispositivi supplementari acustici ed ottici inseriti.
b) SECONDA CATEGORIA:
Autoveicoli della 1^ Categoria in Servizio di Soccorso; autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio di peso non superiore a 1,5 t, Macchine Operatrici non in Soccorso.
c) TERZA CATEGORIA:
Autoveicoli della 1^ e 2^ Categoria in Servizio di Soccorso; motocicli, autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio di peso non superiore a 1,5 t; condotta su strada di Mezzi Anfibi.
d) QUARTA CATEGORIA:
Autoveicoli della 1^, 2^, 3^ e 4^ Categoria in Servizio di Soccorso; autoveicoli per la cui guida è richiesta la Patente 1^ 2^ e 3^ Categoria, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti Categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati; altri autoarticolati.
2.1
Macchine Operatrici
Le “Macchine Operatrici”, individuate nell'art. 58 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche ed integrazioni ed in uso nel C.N.VV.F., possono essere condotte, non in Servizio di Soccorso, da personale VVF in possesso di Patente VF di 2^ Categoria (qualora le caratteristiche del mezzo e del suo eventuale rimorchio non richiedano una Categoria superiore) e della relativa estensione, ottenuta dopo aver seguito un apposito corso teorico-pratico con superamento dei relativi esami finali. Le “Macchine Operatrici” possono essere condotte, in Servizio di Soccorso, da personale VVF in possesso della Patente VF almeno della 3^ Categoria (qualora le caratteristiche della Macchina Operatrice e del suo eventuale rimorchio non richiedano una Categoria superiore) e della relativa Estensione. Al personale che avrà superato gli esami, il Comando Provinciale o la Direzione Regionale, che ha in carico il Dipendente titolare di patente VF, inserirà i dati relativi all’abilitazione conseguita. La Direzione Regionale competente stamperà sulla Patente VF CARD TERRESTRE, nell'apposito spazio riservato alle estensioni, l’annotazione “Estensione alla conduzione di Macchine Operatrici (Movimento terra)”.
2.2
Automezzi per il Soccorso Aeroportuale
Gli Automezzi per il Soccorso Aeroportuale in uso nel C.N.VV.F. possono essere condotti su strada da personale VVF in possesso della Patente della Categoria corrispondente alla tipologia e alla massa del mezzo e della relativa abilitazione, ottenuta dopo aver seguito un apposito corso teorico-pratico con superamento degli esami finali. Al personale che avrà superato gli esami, il Comando Provinciale o la Direzione Regionale, che ha in carico il Dipendente titolare di patente VF, inserirà i dati relativi all’abilitazione conseguita. La Direzione Regionale competente stamperà sulla Patente VF CARD TERRESTRE, nell'apposito spazio riservato alle estensioni, l’annotazione “Estensione per la conduzione di Automezzi per il Soccorso Aeroportuale”.
2.3
Veicoli che trasportano Merci Pericolose (ADR)
I veicoli per il trasporto di Merci Pericolose in uso nel C.N.VV.F. possono essere condotti da personale VV.F. in possesso della Patente delle Categoria corrispondente e della relativa estensione, ottenuta dopo aver seguito un apposito corso teorico-pratico con superamento degli esami finali. Al personale che avrà superato gli esami, il Comando Provinciale o la Direzione Regionale, che ha in carico il Dipendente titolare di patente VF, inserirà i dati relativi all’abilitazione conseguita. La Direzione Regionale competente stamperà sulla Patente VF CARD TERRESTRE, nell'apposito spazio riservato alle estensioni, l’annotazione “Estensione alla Conduzione di veicoli che trasportano Merci Pericolose (ADR)”. II personale Permanente VVF adibito alla guida di autocisterne trasportanti sostanze pericolose è esente dall’obbligo di possedere il certificato di formazione professionale di cui all'art. 116 del D. Lgs. 285/92.
2.4
Mezzi Anfibi
I Mezzi Anfibi in uso nel C.N.VV.F. possono essere condotti su strada, non in Servizio di Soccorso, da personale VV.F. in possesso della Patente VF almeno della 3^ Categoria (qualora le caratteristiche del Mezzo Anfibio e del suo eventuale rimorchio non richiedano la 4^ Categoria) e della relativa estensione, ottenuta dopo aver seguito un apposito corso teorico-pratico con superamento degli esami finali. I Mezzi Anfibi in uso nel C.N.VV.F. possono essere condotti su strada, in Servizio di Soccorso, da personale VVF in possesso della Patente VF della 4^ Categoria e della relativa estensione. Al personale che avrà superato gli esami, il Comando Provinciale o la Direzione Regionale, che ha in carico il Dipendente titolare di patente VF, inserirà i dati relativi all’abilitazione conseguita. La Direzione Regionale competente stamperà sulla Patente VF CARD TERRESTRE, nell'apposito spazio riservato alle estensioni, l’annotazione “Estensione alla Conduzione di Mezzi Anfibi”.
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