Il Sole 24 Ore
di Massimo Frontera
Il piano casa può contare su 800-850 milioni di risorse statali. E’ quanto risulta dal decreto legge 112/2008 (articolo 11) pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» il 25 giugno. Il conto esatto, che potrebbe anche aumentare, dipende da alcune poste ancora non calcolabili.
La fetta più grande della torta resta quella di 550 milioni. Si tratta delle risorse ricavate dal famoso ‘tesoretto’ e assegnate l’anno scorso al piano casa targato Di Pietro- Ferrero. Il riferimento normativo è l’articolo 21 (comma 1) del Dl 159/2007. Tuttavia, la relazione tecnica del decreto 112 non menziona i 50 milioni destinati alla ricostruzione post sisma in Puglia e Molise. Queste ulteriori risorse sono state previste da un emendamento all’articolo 21 (comma 4) del Dl 159 approvato nell’iter di conversione. E dal momento che il decreto pubblicato l’altro ieri in «Gazzetta» non richiama un comma in particolare ma si riferisce all’intero articolo 21, le forbici di Tremonti dovrebbero aver tagliato anche questi fondi (se non sono già stati spesi a tempo record).
Un ulteriore elemento di incertezza è il fatto che la relazione tecnica al Dl 112 parla di 544,5 milioni e non di 550. Il numero ha una sua logica: i 5,5 milioni mancanti rappresentano l’1% dei 550. Si tratta di fondi destinati al nuovo sistema degli osservatori sulle politiche abitative (una struttura nazionale presso Porta Pia più le sedi regionali). Il relativo decreto è stato firmato già l’anno scorso dall’ex ministro Antonio Di Pietro, ma i soldi non sono mai arrivati alle Infrastrutture.
Ancora indefinita è poi la posta legata all’articolo 21-bis del Dl 112, che ha rastrellato i fondi residui dei cosiddetti programmi abitativi ‘articoli 18’ (avviati da anni e largamente inattuati).
La relazione tecnica del Dl 112 non fornisce cifre. Tuttavia, una stima prudenziale, mentre è ancora in corso il vaglio dei programmi de finanziati, indica in 90-100 milioni le risorse utili.
Nessuna incertezza, invece sulle altre due fonti finanziarie assegnate al piano casa targato Berlusconi: 60 milioni stanziati dalla Finanziaria 2007 (articolo 1, comma 1154) per un piano straordinario di edilizia pubblica, 100 milioni inizialmente destinati alla Spa affidata all’agenzia del Demanio per case in affitto (articolo 41 del Dl 159).
Fin qui i conti. Sui quali si pronuncerà ora la politica. Anzi, il dibattito è già iniziato, con le Regioni che non hanno gradito in particolare l’utilizzo dei 550 milioni, oggetto di un accordo già sottoscritto con il Governo (si veda anche «Il Sole 24-Ore» del 24 giugno). A ribadire ufficialmente al Governo tutta la contrarietà è stato Vasco Errani, presidente della Conferenza delle Regioni, nell’incontro di ieri con il ministro degli Affari regionali Raffaele Fitto.
Quest’ultimo ha assicurato comunque la disponibilità al dialogo: «Abbiamo avviato un tavolo di confronto che ha prodotto dei risultati e l’idea è di proseguire su questa strada», ha detto Fitto a fine incontro.
DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione Tributaria.
Capo IVCasa e infrastrutture
Art. 11.
Piano Casa
1. Al fine di superare in maniera organica e strutturale il disagio
sociale e il degrado urbano derivante dai fenomeni di alta tensione
abitativa, il CIPE approva un piano nazionale di edilizia abitativa,
su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro per le politiche giovanili, previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Ministero trasmette la
proposta di piano alla Conferenza unificata entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il piano e' rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad
uso abitativo attraverso l'offerta di alloggi di edilizia
residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza
energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il
coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinati
prioritariamente a prima casa per le seguenti categorie sociali
svantaggiate nell'accesso al libero mercato degli alloggi in
locazione:
a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o
monoreddito;
b) giovani coppie a basso reddito;
c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
d) studenti fuori sede;
e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1
della legge n. 9 del 2007;
g) immigrati regolari.
3. Il Piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di misure di
recupero del patrimonio abitativo esistente o di costruzione di nuovi
alloggi ed e' articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano
conto dell'effettivo disagio abitativo presente nelle diverse realta'
territoriali, attraverso i seguenti interventi:
a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla
valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla
promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi e con la
partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche
in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la
realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale;
b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale con le
risorse derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica
in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;
c) promozione da parte di privati di interventi ai sensi della
parte II, titolo III, del Capo III del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163;
d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative
edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi in
esame, potendosi anche prevedere termini di durata predeterminati per
la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere
solo transitorio dell'esigenza abitativa;
e) realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia
sociale e nei sistemi metropolitani ai sensi del comma 5.
4. L'attuazione del Piano nazionale e' realizzata con le modalita'
di cui alla parte II, titolo III, del Capo IV del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, ovvero, per gli interventi integrati di
valorizzazione del contesto urbano e dei servizi metropolitani, ai
sensi dei commi da 5 a 8.
5. Al fine di superare i fenomeni di disagio abitativo e di degrado
urbano, concentrando gli interventi sulla effettiva consistenza dei
fenomeni di disagio e di degrado nei singoli contesti, rapportati
alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento,
attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di
edilizia sociale e nei sistemi metropolitani e di riqualificazione
urbana, anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilita',
promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e
privati, con principale intervento finanziario privato, possono
essere stipulati appositi accordi di programma, promossi dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'attuazione di
interventi destinati a garantire la messa a disposizione di una quota
di alloggi, da destinare alla locazione a canone convenzionato,
stabilito secondo criteri di sostenibilita' economica, e all'edilizia
sovvenzionata, complessivamente non inferiore al 60% degli alloggi
previsti da ciascun programma, congiuntamente alla realizzazione di
interventi di rinnovo e rigenerazione urbana, caratterizzati da
elevati livelli di qualita' in termini di vivibilita', salubrita',
sicurezza e sostenibilita' ambientale ed energetica. Gli interventi
sono attuati, attraverso interventi di cui alla parte II, titolo III,
Capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante le
seguenti modalita':
a) trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori
degli interventi di incremento del patrimonio abitativo destinato
alla locazione a canone agevolato, con la possibilita' di prevedere
come corrispettivo della cessione dei diritti edificatori in tutto o
in parte la realizzazione di unita' abitative di proprieta' pubblica
da destinare alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare
alla alienazione in favore di categorie sociali svantaggiate, di cui
al comma 2;
b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla
dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della
qualita' urbana;
c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale di
pertinenza comunale o degli oneri di costruzione e strumenti di
incentivazione del mercato della locazione;
d) costituzione di fondi immobiliari di cui al comma 3, lettera
a), con la possibilita' di prevedere altresi' il conferimento al
fondo dei canoni di locazione, al netto delle spese di gestione degli
immobili.
6. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente
articolo l'alloggio sociale, in quanto servizio economico generale,
e' identificato, ai fini dell'esenzione dell'obbligo della notifica
degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato
istitutivo della Comunita' Europea, come parte essenziale e
integrante della piu' complessiva offerta di edilizia residenziale
sociale, che costituisce nel suo insieme servizio abitativo
finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie.
7. In sede di attuazione dei programmi di cui al comma 5, sono
appositamente disciplinate le modalita' e i termini per la verifica
periodica e ricorrente delle fasi di realizzazione del piano, in base
al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie, potendosi
conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa
allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalita' di
attuazione piu' efficienti. Gli alloggi realizzati o alienati
nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo non possono
essere oggetto di successiva alienazione prima di dieci anni
dall'acquisto originario.
8. Per la migliore realizzazione dei programmi, i comuni e le
province possono associarsi ai sensi di quanto previsto dal testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I
programmi integrati di cui al comma 5 sono dichiarati di interesse
strategico nazionale al momento della sottoscrizione dell'accordo di
cui all'accordo di cui al comma 5. Alla loro attuazione si provvede
con l'applicazione dell'articolo 81 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni ed
integrazioni.
9. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente
articolo e' istituito un Fondo nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale
confluiscono le risorse finanziarie di cui all'articolo 1 comma 1154
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonche' di cui agli articoli 21,
21-bis e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con
modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Gli eventuali
provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni legislative
citate al primo periodo del presente comma, incompatibili con il
presente articolo, restano privi di effetti. A tale scopo le risorse
di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del citato decreto-legge n. 159
del 2007, ivi comprese quelle gia' trasferite alla Cassa depositi e
prestiti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere iscritte sul Fondo di cui al presente comma, negli importi
corrispondenti agli effetti in termini di indebitamento netto
previsti per ciascun anno in sede di iscrizione in bilancio delle
risorse finanziarie di cui alle indicate autorizzazioni di spesa.
Capo IVCasa e infrastrutture
Art. 13.
Misure per valorizzare
il patrimonio residenziale pubblico
1. Al fine di valorizzare gli immobili residenziali costituenti il
patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque
denominati, e di favorire il soddisfacimento dei fabbisogni
abitativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro per
i rapporti con le regioni promuovono, in sede di Conferenza
unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali
aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione
degli immobili di proprieta' dei predetti Istituti.
2. Ai fini della conclusione degli accordi di cui al comma 1, si
tiene conto dei seguenti criteri:
a) determinazione del prezzo di vendita delle unita' immobiliari
in proporzione al canone di locazione;
b) riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto in favore
dell'assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in
regime di comunione dei beni, ovvero, in caso di rinunzia da parte
dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei
beni, o, gradatamente, del convivente more uxorio, purche' la
convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi, dei
figli non conviventi;
c) destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione
di interventi volti ad alleviare il disagio abitativo.
3. Nei medesimi accordi, fermo quanto disposto dall'articolo 1,
comma 6, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, puo' essere
prevista la facolta' per le amministrazioni regionali e locali di
stipulare convenzioni con societa' di settore per lo svolgimento
delle attivita' strumentali alla vendita dei singoli beni immobili.