Al SIG. PREFETTO di TORINO
Dott.Raffaele RUBERTO
Al Dipartimento Politiche del Personale
dell’Amministrazione Civile e per le Risorse
Strumentali e Finanziarie
Ufficio IV – Relazioni Sindacali
La scrivente O.S. ha ricevuto notizia secondo la quale presso codesta Prefettura viene richiesta la certificazione verde (cd. Green Pass) anche al personale che presta la propria attività lavorativa in modalità agile, compresi coloro i quali appartengono alla categoria dei lavoratori fragili. In merito si chiarisce quanto segue.
Tale richiesta appare palesemente illegittima e rappresenta una strumentale e pretestuosa distorsione di quanto contenuto nelle linee guida emanate in materia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, allegate al D.L. 21/9/2021 nr.127, ove si legge a pag.4 che: “……..l’accesso del lavoratore presso il luogo di lavoro non è dunque consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della predetta certificazione e in grado di esibirla…….. Pertanto non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione. Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell’accesso al luogo di lavoro”.
Per questo motivo appare chiaro che la condizione indispensabile ai fini della verifica del green pass da parte del personale autorizzato sia l’accesso alla sede di servizio da parte del dipendente.
A conferma di ciò, si ricorda che l’autorità del Garante per la Protezione dei Dati Personali si è chiaramente espressa in merito alla questione stabilendo con parere iscritto nel Registro dei provvedimenti nr.363 dell’11 ottobre 2021 che i soggetti tenuti al controllo delle certificazioni verdi possano farlo: “ ….per la sola finalità di verifica quotidiana del possesso delle certificazioni verdi Covid 19 in corso di validità, ai sensi dei citati artt.9-quinquies e 9-septies, esclusivamente con riguardo al personale effettivamente in servizio per cui è previsto l’accesso al luogo di lavoro nel giorno in cui è effettuata la verifica, escludendo i dipendenti assenti per specifiche causali (es.ferie, malattie, permessi) o CHE SVOLGONO LA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN MODALITA’ AGILE”.
Dunque, secondo le vigenti norme, la richiesta di green pass è legittima soltanto nei giorni in cui il lavoratore svolge la sua attività lavorativa in presenza presso la sede di servizio.
Pertanto si richiama la S.V. ad una corretta applicazione delle norme e ad evitare atteggiamenti di inutile contrapposizione che rischiano di creare un serio vulnus ai diritti dei lavoratori interessati.
Vi invitiamo, qualora ne abbiate necessità, a segnalarci le Vostre istanze a interno@usb.it
In allegato nota inviata.
USB PI – Coordinamento Nazionale Ministero Interno