A: Comando Provinciale Vigili del Fuoco Padova
Ing. Giuseppe LOMORO
OGGETTO: Orario di lavoro e recupero psicofisico
Spett.le
Tra i compiti di una Organizzazione Sindacale c’è anche quello di vigilare sul rispetto dell’orario di lavoro e i riposi psicofisici in quanto non è ammissibile sorvolare su una regola fondamentale legata alla sicurezza in ambito lavorativo.
Il D.P.R. 121/2022 ha modificato l’art.8 del D.P.R. 7 maggio 2008 inserendo l’art.1 bis che, al comma 1, esplica l’orario di lavoro degli addetti all'attività di soccorso ribadendo la necessità di assicurare almeno 11 ore di riposo tra due turni di lavoro.
Siamo a conoscenza che in diverse occasioni il personale operativo abbia svolto attività (soccorso, formazione, vigilanza, prevenzione, attività di polizia giudiziaria, missioni etc) senza il dovuto riposo, che ricordiamo è un obbligo, non una facoltà e che non può essere a discrezione di nessuno.
Da sottolineare che nel modulo di segnalazione di infortunio sul lavoro, che compila il capo servizio, è specificatamente indicato se il lavoratore ha rispettato il riposo psicofisico tra un turno di lavoro e un altro. E’ comprensibile che, in caso di infortunio, al lavoratore stesso, potrebbe essere precluso il riconoscimento della causa di servizio e il relativo compenso economico in caso di assenza dal lavoro.
Alla luce di quanto esposto si chiede di interrompere immediatamente questa anomalia e di ribadire quanto previsto dalle normative vigenti attraverso una Disposizione di Servizio rivolta a tutto il personale del ruolo operativo (VP, CS, CR e IA) e chi di competenza vigili su quanto segnalato dalla Scrivente. In assenza di ciò la riterremo responsabile nel caso in cui si verificassero infortuni.
Si attende riscontro alla presente e si porgono distinti saluti.
per il Coordinamento Provinciale USB VVF Padova
Enrico Marchetto