Decreto Direttoriale 23 aprile 2012 n. 74
Indicazioni operative per le prove di selezione di cui all'articolo 15 del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249
Dipartimento per l'Università, l'AFAM e per la Ricerca
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264 concernente "Norme in materia di accessi ai corsi universitari";
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10 settembre 2010, n. 249, concernente il regolamento sulla "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2 comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n.244";
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca dell'11 novembre 2011 "Definizione delle modalità di svolgimento e delle caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249";
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca del 14 marzo 2012, n. 31, con il quale è stato definito il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, per l'a.a. 2011-12;
VISTO il parere espresso in data 29 marzo 2012 dal Garante per la protezione dei dati personali, richiesto ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, l'articolo 154, comma 4 e 5;
RITENUTO di dover fornire indicazioni operative in merito alle modalità di svolgimento del test preliminare e delle ulteriori prove di selezione, di cui all'articolo 15, comma 5, del Decreto Ministeriale n. 10 settembre 2010, n. 249;
D E C R E TA
Articolo 1
(Disposizioni generali)
1. Il Ministero è responsabile della definizione dei contenuti e delle modalità di svolgimento del test preliminare per l'accesso ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo di cui al DM del 10 settembre 2010, n. 249.
2. Le Università determinano autonomamente i contenuti della prova scritta e della prova orale, di cui all'articolo 15, comma 5, del DM del 10 settembre 2010, n. 249.
3. Le Università pubblicano il bando di concorso entro il 3 maggio 2012. Dal 4 maggio 2012 e fino al 4 giugno 2012 è attivata la procedura informatizzata di iscrizione on-line, di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Le Università curano le attività organizzative connesse allo svolgimento del test e delle prove, tenendo conto delle specifiche esigenze dei candidati con disabilità, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, e dei candidati con disturbi specifici di apprendimento, a norma della legge 8 ottobre 2010, n. 170.
5. Le Università nominano un responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss mm, al fine di garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento, dei criteri e delle procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici.
Articolo 2
(Procedura di iscrizione)
1. I candidati devono iscriversi al test, esclusivamente con modalità on-line attraverso la procedura di cui all'Allegato 1.
2. Tale procedura prevede che i candidati inseriscano i seguenti dati: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e recapito, Università e classe di abilitazione prescelta, titoli di ammissione, previa visione dell'informativa di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. I dati di cui al comma 2, sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura selettiva di accesso ai corsi per il tirocinio formativo attivo.
4. Le Università rendono disponibile le informazioni inerenti il perfezionamento dell'iscrizione, incluse le modalità di pagamento del contributo per la partecipazione al test.
5. I titoli eventualmente autocertificati quale attestazione del possesso dei requisiti d'accesso, devono essere verificati dalle Università prima della pubblicazione dei risultati della prova scritta e, laddove l'esito di tale verifica fosse negativo, i candidati sono esclusi dalla procedura selettiva. L'Università può in ogni caso adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti richiesti.
6. La procedura di iscrizione al test relativo a ciascuna classe di abilitazione si conclude con il pagamento del contributo all'Università scelta dal candidato. La ricevuta di tale pagamento costituisce prova dell'avvenuta iscrizione e può essere presentata il giorno del test, qualora il candidato non risultasse nell'elenco predisposto dall'Università.
Articolo 3
(Test preliminare)
1. Il test preliminare di cui all'articolo 1, comma 1 è predisposto da una commissione di ispettori ed esperti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
2. Il test ha il medesimo contenuto su tutto il territorio nazionale per ciascuna classe di abilitazione e si svolge secondo il calendario, definito a livello nazionale, di cui all'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Il test comprende 60 domande, ciascuna formulata con quattro opzioni di risposta, fra le quali il candidato deve individuare l'unica esatta. Fra questi, 10 quesiti sono volti a verificare le competenze in lingua italiana, anche con riferimento alla comprensione di uno o più testi scritti. Gli altri quesiti sono inerenti alle discipline oggetto di insegnamento della classe.
4. La risposta corretta vale 0,5 punti, la risposta non data o errata vale 0 punti.
5. Il test ha inizio presso tutte le sedi alle ore 10.00 per le sessioni calendarizzate al mattino e alle ore 15.30 per le sessioni calendarizzate nel pomeriggio. Per lo svolgimento del test è assegnato un tempo di tre ore.
Articolo 4
(Prova scritta e Prova orale)
1. Possono accedere alla prova scritta i candidati che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 21/30 nel test preliminare.
2. Possono accedere alla prova orale i candidati che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 21/30 nella prova scritta.
3. Il superamento della prova orale con un punteggio non inferiore a 15/20 è condizione per l'accesso al Tirocinio Formativo Attivo in relazione al posizionamento in graduatoria rispetto ai posti disponibili.
4. I contenuti e il calendario delle prove scritte e orali sono predisposti autonomamente dell'ateneo che ne assicura adeguata pubblicità.
Articolo 5
(Valutazione dei titoli)
1. I titoli valutabili e i relativi punteggi sono stabiliti nell'allegato 4, parte integrante del presente decreto.
2. I titoli sono presentati dai candidati secondo le modalità previste dal bando.
Articolo 6
(Graduatoria)
1. L'ateneo formula la graduatoria finale, per ciascuna classe di abilitazione.
2. La graduatoria degli ammessi al TFA è predisposta sommando, ai punteggi conseguiti dai candidati che hanno superato il test preliminare, i risultati della prova scritta e i risultati della prova orale con votazioni non inferiore a 21/30 per il test, non inferiore a 21/30 per la prova scritta e non inferiore a 15/20 per la prova orale, il punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che abbia una maggiore anzianità di servizio nelle istituzioni scolastiche; nel caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane.
3. L'ammissione al TFA avviene secondo l'ordine della graduatoria per ciascuna classe di abilitazione, per un numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili per l'accesso, indicato nel bando.
4. In caso di collocazione in posizione utile in graduatoria relativa a classi di abilitazione diverse, il candidato deve optare per l'iscrizione e la frequenza di un solo corso di TFA.
5. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero dei posti disponibili indicati nel bando non si procede ad alcuna integrazione e il corso è attivato per un numero di studenti pari al numero degli ammessi.
Roma, 23 aprile 2012
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Daniele Livon