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Recepimento Accordi sindacali 2008-2009


Attribuzione del trattamento economico ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica n.250 e n.251 di recepimento degli accordi sindacali relativi al biennio economico 2008-2009, rispettivamente per il personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

 

Sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.25 del 1° febbraio 2011 sono stati pubblicati i decreti di recepimento degli accordi sindacali per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per il biennio economico 2008/2009, ai sensi dell’articolo 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217.

              Al riguardo, si evidenzia quanto segue.

            Gli stipendi sono rideterminati, rispettivamente con decorrenza 1° gennaio 2008 e 1° gennaio 2009, nelle misure riportate nelle allegate tabelle, distintamente per le qualifiche dei ruoli che espletano funzioni tecnico-operative (Tabella 1), per le qualifiche dei ruoli che espletano attività tecniche amministrativo-contabili e tecnico-informatiche (Tabella 2), per il personale direttivo (Tabella 3) e dirigente (Tabella 4).

Gli incrementi assorbono l’indennità di vacanza contrattuale con decorrenza 1° aprile 2008.

Il trattamento economico, come rideterminato in applicazione dei suddetti decreti, ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sull’assegno alimentare per il dipendente sospeso, sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi.

I benefici economici risultanti dall’accordo vengono comunque corrisposti al personale cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del decreto che recepisce l’accordo (biennio economico 2008-2009).

Le nuove misure del trattamento stipendiale hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario a decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dal 1° gennaio 2010.

L’indennità di rischio è rideterminata con decorrenza 1° gennaio 2009, nelle misure riportate nelle allegate tabelle , distintamente per le qualifiche dei ruoli che espletano funzioni tecnico-operative (Tabella 5) e per il personale direttivo (Tabella 6), e continua ad essere corrisposta per 13 mensilità.

L’indennità mensile, per il personale che espleta attività tecniche, amministrativo- contabili e tecnico-informatiche, è incrementata e rideterminata con decorrenza 1° gennaio 2009 negli importi mensili riportati nell’allegata Tabella 7.

Il Servizio Centrale per i Sistemi Informativi del M.E.F., al quale sono stati trasmessi da questo Dipartimento, i flussi informatici per il trattamento automatizzato, ha assicurato che, unitamente all’aggiornamento del trattamento economico, con la mensilità di marzo c.a. verranno corrisposti anche gli arretrati spettanti per il periodo 1° gennaio 2008 – 28 febbraio 2011.