Le stanno provando veramente tutte per cercare di frenare la verticale caduta di consensi, determinata dalla sottoscrizione di un CCNL che verrà ricordato come il peggiore della storia repubblicana.
I tentativi si concentrano soprattutto su analisi contraddittorie e giuridicamente infondate, volte a dimostrare che l’introduzione delle 18 ore per visite mediche e specialistiche, previste dall’articolo 35 del CCNL, non precluderebbe la possibilità di imputare tali visite a malattia senza limiti.
Mentono sapendo di mentire e provano a sostenere l’insostenibile. Vediamo perché.
Come è noto, prima della sottoscrizione del CCNL, era possibile, senza limiti, imputare a malattia le visite mediche e specialistiche, fermo restando l’attestazione delle stesse secondo quanto previsto dall’articolo 55 septies comma 5-ter del decreto legislativo 165 del 2001.
Il famigerato articolo 35 stabilisce, invece, che non sarà più possibile imputare a malattia le suddette visite, tranne se determinano una situazione di incapacità lavorativa (ad esempio una colonscopia) e nell'ipotesi di concomitanza tra la malattia stessa e l’effettuazione di visite mediche e specialistiche.
Insomma con la sottoscrizione del CCNL hanno, in maniera truffaldina, fatto finta di aggiungere 18 ore per l’espletamento delle visite, ma di fatto hanno sostituito il trattamento di malattia del quale i lavoratori potevano fruire senza limiti.
Davvero un gran bel risultato!
Il punto è che recentemente la CGIL Funzione Pubblica, nel tentativo di mischiare le carte sulla vicenda, fornisce la terza versione in un mese, affermando che il contratto non modificherebbe le norme perché l’art. 55 septies, comma 5-ter, del d.lgs 165/2001 continuerebbe a garantire la possibilità di ricorrere in ogni caso alla malattia per l’espletamento di visite mediche e specialistiche.
Tale norma però prevede che: “Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso e' giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica”.
La CGIL, quindi, non avrebbe potuto invocare riferimento normativo più infelice perché tale norma:
1) disciplina semplicemente le modalità di attestazione dell’assenza connessa a visite mediche e specialistiche;
2) è esattamente quella invocata dalla Circolare della Funzione pubblica nel 2014 (poi annullata dal TAR in mancanza di disciplina contrattuale ed infine recepita in toto dall’articolo 35 del CCNL), per provare a sostenere, già in vigenza del precedente CCNL, che per l’effettuazione di visite mediche e specialistiche si dovesse far ricorso ai permessi per documentati motivi personali o ad istituti come la banca ore o i permessi brevi.
Vogliamo tranquillizzare chi scrive queste cose: non pensiamo che siete dei dilettanti o degli ingenui, conosciamo fino in fondo la vostra profonda malafede!