Lavoratori,
un effetto notevolmente distorto è risultato dall’accordo del 22 dicembre 2011, per l’attribuzione e l’erogazione del buono pasto al personale amministrativo dei Vigili del fuoco del Ministero dell’Interno. Vi ricordate:
valore nominale di 7.00€ per turno pomeridiano di tre ore;
valore nominale di 5,60€ per turno inferiore alle tre ore.
IN ENTRAMBI I CASI CON LA PAUSA OBBLIGATORIA DI TRENTA MINUTI
Precedentemente in data 26 luglio 2011 era stato sottoscritto l’accordo decentrato sull’orario di lavoro lasciando facoltà di scelta sulla modalità di articolazione dell’orario su cinque giorni, mediante formulazione di varie tipologie con o senza pausa. L’interpretazione da parte dell’amministrazione, in alcuni casi è stata peggiorativa, dando una lettura alquanto curiosa ed imprecisa, ovvero negando in taluni casi l’assegnazione e la relativa erogazione del buono pasto da 7€. Aprendo, così, una sorta di inspiegabile contenzioso in merito, e mettendo in discussione la natura combinata delle prestazioni pomeridiane. Riuscendo, paradossalmente, a sostenere che il turno (di tre ore) composto da orario ordinario ed orario straordinario, non da diritto al buono pasto del valore nominale di Euro 7€ ma bensì a quello di 5.60€.
Premesso che in legislatura per orario di lavoro si intende; “…qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni (d.lgs. n° 66/2003, art. 1, comma 2, lett. A)…” Ed ancora, lo stesso CCNLVVF 1998/2001 all’art. 50, punto 1 lettera a), così recita: “…nelle sedi di lavoro ove è previsto il servizio mensa l’accesso è gratuito per il personale che svolge un orario di lavoro di almeno nove ore giornaliere…”. Inoltre, al punto 3 si precisa che: “…Al personale che effettua prestazioni lavorative con orari giornalieri non inferiori alle sette ore continuative con pausa non inferiore a trenta minuti, è ammesso alla mensa di servizio. E’ posta a carico del predetto personale una quota, pari al 20% del costo della mensa… ”. Nell’ accordo relativo ai buoni pasto sottoscritto in data 22 dicembre 2011, si fa specifico riferimento al citato art. 50, allo scopo di ottenere un pari trattamento del personale nelle diverse sedi lavorative, non si comprende, quindi, quali possano essere le motivazioni che osteggiano la piena e puntuale corresponsione del buono pasto per le varie tipologie al fine del completamento dell’orario di lavoro tutto (ordinario, straordinario o ad altro titolo). Ma sempre parte componente del concetto di orario stesso.
Si rileva una notevole disparità di trattamento fra il personale dei diversi ruoli, tutti in servizio presso lo stesso dipartimento (e non parliamo delle differenze tra chi lavora presso il Dipartimento e che svolge il proprio servizio presso i Comandi prov.li). Altresì, in virtù della peculiarità del Dipartimento dei Vigili del fuoco, in emergenza, per definizione, si dovrebbe non applicare l’osservanza della pausa di trenta minuti, fino alle nove ore giornaliere, come già si verifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tutta. Alquanto bizzarra, comunque appare la formula dello stesso contratto VVF, che ritiene che un dipendente debba versare una quota di partecipazione, anche se irrisoria, per accedere alla mensa di servizio o per l’attribuzione del buono pasto ridotto, nel caso di un rientro inferiore a tre ore, ovvero fino a due ore e cinquantanove minuti. Si sottolinea che qualsiasi dipendente consuma il pasto allo stesso orario, tutti i giorni dell’anno, per tutta la sua vita lavorativa. Quindi sembra alquanto illogica una soluzione a metà strada. Come dire che all’aumentare della durata della prestazione pomeridiana si ha diritto ad un buono pasto sempre più alto. La domanda sorge spontanea:
Nel caso di un rientro di sei ore si ha diritto al raddoppio del buono pasto?
Comunque, sembra che per gli operativi VF sia proprio così! Forse ci vorrebbe solo un po’ più di chiarezza ed equità. Non pensate?