La scrivente organizzazione sindacale, ha rilevato che è consuetudine di questo Amministrazione locale, emanare disposizioni che fanno riferimento alla “banca del tempo” indicando solo ed esclusivamente l’opzione del “recupero ore” per i lavoratori; “Le ore prestate al di fuori dell’orario ordinario e straordinario di servizio potranno essere recuperate inserendole nella Banca del Tempo”, “Le ore prestate potranno essere recuperate previa registrazione nella Banca del tempo”.
Occorre forse ricordare a questa Amministrazione che la parte normativa di riferimento cita come segue:Articolo 19 Banca delle ore
1. Al dipendente che espleta prestazioni lavorative regolarmente autorizzate aggiuntive all’orario d’obbligo è riconosciuto il diritto al pagamento delle prestazioni straordinarie entro i limiti fissati dall’Amministrazione sulla base delle disponibilità di bilancio. Su richiesta del dipendente, le predette ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, possono essere utilizzate come riposi compensativi, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione.
2. A tale scopo è istituita una banca delle ore, con un conto individuale per ciascun dipendente, nel quale confluiscono le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate nei limiti delle risorse stanziate sui relativi capitoli del bilancio dell’amministrazione, e non retribuite, nonché le ore, autorizzate dall’amministrazione, prestate in eccedenza ai limiti di straordinario definiti annualmente, e non retribuite.
Si invita, pertanto, questa Amministrazione a volersi attenere alle norme contrattuale vigenti.