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Comunicati USB INPS Coordinamento Nazionale

BASTA POLEMICHE STERILI, GUARDIAMO AI FATTI

Nazionale,

Comunicato n. 45/18

I lavoratori si mostrano spesso infastiditi dalle polemiche sindacali e per questo non risponderemo al comunicato della CGIL del 10 maggio scorso, intitolato “SIAMO ALLE SOLITE”, nel quale, invece di entrare nel merito delle questioni, ci si limita ad una serie di invettive contro la USB.

Ci limiteremo a porre delle semplici e dirette domande alle quali speriamo la CGIL voglia dare altrettanto semplici e dirette risposte:

DEMOCRAZIA SINDACALE

Art. 40, comma 3-bis, D.Lgs 165/2001

“…La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni”

Art. 43, comma 5, D.Lgs 165/2001

“I soggetti e le procedure della contrattazione integrativa sono disciplinati, in conformità all’articolo 40, commi 3-bis e seguenti, dai contratti collettivi nazionali…”

- E’ vero o no che il D.Lgs 165/2001, come scritto sopra, rinvia ai contratti collettivi nazionali l’individuazione dei soggetti abilitati alla contrattazione integrativa senza ulteriori vincoli?

- E’ quindi vero che le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale (tra queste la CGIL) hanno deliberatamente deciso di prevedere che alla contrattazione integrativa possano partecipare solo le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL (Art. 7 del contratto)?

PERMESSI PER VISITE MEDICHE

Art. 35, comma 1, CCNL Funzioni Centrali 12 febbraio 2018

“Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro”

Punto 3, Circolare INPS n. 65/2018

“…Si evidenzia che, ai sensi della nuova disposizione contrattuale, non è più possibile effettuare prestazioni specialistiche imputando l'assenza giornaliera a malattia…”

- E’ vero o no che prima della sottoscrizione del CCNL Funzioni Centrali era possibile effettuare visite mediche, sottoporsi a terapie, usufruire di prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, giustificando l’assenza come malattia, senza alcun limite annuo, con il solo obbligo di consegnare all’INPS l’attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura sanitaria, con l’indicazione dell’orario di effettuazione della prestazione?

- E’ vero o no che il Ministero del Lavoro, struttura dalla quale proviene il segretario INPS della CGIL, in carico all’Ispettorato nazionale del lavoro, applica l’Art. 35 in modo analogo a quanto previsto dalla Circolare 65/2018 dell’Istituto di previdenza sociale, secondo le disposizioni contrattuali?

- E’ quindi vero che il CCNL ha limitato un istituto che in precedenza riconosceva più garanzie ai lavoratori?

ORDINAMENTO PROFESSIONALE

Art. 12, comma 2, CCNL Funzioni Centrali 12 febbraio 2018

“Le parti, avendo ritenuto necessario non pregiudicare la sollecita definizione del presente CCNL, tenuto conto del lungo periodo di sospensione della contrattazione collettiva nazionale, convengono sull’opportunità di prevedere una fase istruttoria…”

Art.12, comma 3, CCNL Funzioni Centrali 12 febbraio 2018

“Per realizzare la fase istruttoria di cui al comma 2, in coerenza con le finalità indicate, è istituita, presso l’Aran, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, una specifica Commissione paritetica, alla quale sono affidati i seguenti compiti…”

- E’ vero o no che il Sistema di classificazione è materia contrattuale?

- E’ vero o no che nel corso della contrattazione per il rinnovo del CCNL non si è potuto parlare di Ordinamento professionale e del tema del mansionismo, come peraltro riporta lo stesso testo contrattuale citato in precedenza?

- E’ quindi vero che non si può escludere la USB dalla Commissione paritetica, anche se non firmataria del CCNL, altrimenti s’impedirebbe ad un’organizzazione sindacale rappresentativa di discutere di un argomento che, di fatto, è stato stralciato dal confronto che ha portato alla sottoscrizione del contratto collettivo nazionale?

La polemica fine a se stessa non serve, è invece utile fare chiarezza su argomenti che sono di grande interesse per i lavoratori. Aspettiamo risposte.