Il convegno sulla “Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro” svoltosi ieri in DG ha segnato decisamente una svolta, uno spartiacque tra il prima e il dopo. Se pure nelle intenzioni degli organizzatori fosse per un attimo balenata l’idea peregrina di mettere in piedi un semplice appuntamento di routine (magari da dimenticare in fretta) l’autorevolezza e la precisione riscontrate negli interventi di almeno un paio di relatori non lo ha tassativamente consentito.
Partito per la verità un po’ in sordina, dopo le rituali presentazioni, il convegno ha avuto una prima brusca impennata con l’intervento mattutino del prorettore della “Sapienza” di Roma Francesco Avallone ed è poi definitivamente decollato nel tardo pomeriggio con la relazione del PM di Torino Raffaele Guariniello.
Lo “stress da lavoro correlato” dal punto di vista dello psicologo, in particolare, ha suscitato notevole interesse tra i convenuti sia per tutto quel che riguarda il superamento delle dicotomie nelle connessioni (ambiente, conoscenza, salute, lavoro e giustizia) che per la classificazione delle possibili variabili (dipendenti, indipendenti, di moderazione e intermedie).
E’ anche previsto dalla vigente normativa che la valutazione preliminare dello stato psico-fisico del lavoratore sia seguita da una eventuale valutazione più approfondita, ove richiesta. Quello che sicuramente non sarà più possibile è la blindatura interna della valutazione per la quale lo stress non esisterebbe (=0). Sentire che cosa pensano le persone resta perciò di fondamentale importanza ed è anzi doveroso. Così come la presenza dello psicologo da noi già sollecitata (vedi com. Lazio n. 12 del 29.04.11) rappresenta oggi un fatto imprescindibile, secondo la giurisprudenza, del quale sarà bene che i dirigenti tengano conto.
L’intervento pomeridiano del magistrato è invece partito dall’assunto secondo il quale le leggi appaiono insufficienti e le sanzioni inadeguate. Il che non è vero, perché il problema oggi è rappresentato dalla larga disapplicazione delle leggi. La superficiale formalizzazione del DVR, subito poi abbandonato in un cassetto, non esime in alcun modo il datore di lavoro da tre diversi tipi di responsabilità: penale, amministrativa e nei confronti dell’ INAIL, per il recupero delle somme. Nonostante i ritardi, la grande novità è data dal fatto che, nel passaggio dalla Legge 626/94 al Testo Unico 81/08 (e successive modificazioni), finalmente al centro è stata posta una vera politica della sicurezza, con relazioni semestrali e verifiche puntuali da effettuare, nel naturale rispetto degli indici di sicurezza.
Opportune precisazioni sono state infine fornite dal PM per quanto concerne la responsabilità del datore di lavoro (identificato da poteri decisionali e di spesa), che non viene esonerato dalla stessa neppure in caso di delega, ma comunque ha l’ obbligo di vigilare sul benessere aziendale dei dipendenti. Fin qui la teoria. Nella pratica, siamo in realtà distanti anni luce dalla corretta applicazione della normativa vigente nel nostro Istituto (cfr. pure com. Lazio n. 13 del 12.05.11).
Restano da segnalare la brillante assenza del presidente e le goffe richieste del capo del personale in merito alla delega di funzione non accettata perché senza motivazione e/o “condizionata”. Domande che denotavano palesi contraddizioni.
Coordinamento regionale USB INPS Lazio