Riassumiamo, per una lettura più immediata, quanto di comune è stato espresso dai giudici nelle varie sentenze di cui abbiamo raccolto una serie di estratti, sia per i ricorsi dei lavoratori di area A sia per quelli di area B.
Precisiamo che la “raccolta” degli stralci delle sentenze, inviata solo ai delegati di sede USB, non ha lo scopo di promuovere eventuali azioni legali, che ciascuno ha comunque il diritto di intraprendere a livello individuale, ma piuttosto quello di fornire un quadro di riferimenti, certificati “giuridicamente”, per dare un contributo al chiarimento sull’annosa questione della declaratoria dello svolgimento delle mansioni superiori.
Lo scopo del documento è quindi quello di far emergere elementi caratterizzanti il mansionismo, facilmente generalizzabili, a supporto della compilazione della scheda di autocertificazione delle mansioni delle posizioni A e B, inviata, nei giorni scorsi, a tutti i lavoratori, in prosecuzione dell’iniziativa sul mansionismo, che ha visto in prima battuta la richiesta al proprio Direttore di sede di certificazione delle attività svolte.
L’obiettivo è quello di arrivare ad una soluzione “sindacale” che, per quanto ci riguarda, preveda il riconoscimento di un’indennità di mansionismo da stabilire con il Contratto Integrativo e l’Istituzione dell’Area Unica da raggiungere con il rinnovo del Contratto Nazionale.
Dalla lettura delle sentenze sulle mansioni superiori svolte emerge che la motivazione più rilevante e ricorrente, comune alle pronunce dei vari giudici, è quella del richiamo al rispetto dell’Art.36 della Costituzione che, a parere dei giudici, nessuna norma contrattuale, di legge o regolamentare può disattendere, né risultare in contrasto, nella loro applicazione, con il dettato costituzionale.
Tale pronunciamento chiarisce ad esempio che non ha alcun rilievo il fatto che con il CCNL 2006/2009 si sia voluto circoscrivere il concetto di mansione superiore alle sole mansioni proprie dell’area superiore, modificando quanto previsto nel CCNL 1998/2001, secondo il quale le mansioni superiori erano riferite alle “ulteriori” qualifiche dell’ordinamento professionale, cioè all’interno della stessa area. In entrambi i casi il dato prevalente è quello del principio costituzionale che non può appunto essere disatteso nel momento dell’applicazione.
Di seguito indichiamo quali sono le linee di attività che sono state oggetto dell’analisi dei giudici, sia per i ricorsi dell’area A sia per quelli dell’area B, con riferimento alla loro specificità in termini di procedure, fasi del processo.
Le attività oggetto dei ricorsi, cha abbiamo estratto dalle sentenze, non sono esaustive di quelle presenti in una sede, anche se sono sufficientemente numerose.
Tuttavia è bene chiarire che non è la specificità dell’attività lavorativa a rappresentare il principale motivo per il riconoscimento delle mansioni superiori.
In tutte le sentenze i giudici, anche di ordine e grado differente, specificano e riconoscono lo svolgimento delle mansioni superiori, qualsiasi siano le attività attribuite, quando ad esempio i lavoratori dell’area A garantiscono gli adempimenti relativi all’istruttoria, attività propria dell’area B, e per quanto riguarda i lavoratori dell’area B/A il presidio dell’intero processo di lavoro, con lo svolgimento in autonomia delle rispettive attività, rispondendone anche in termini produttivi, “caratteristiche” proprie dell’area C.
In sintesi, ai fini del riconoscimento del mansionismo, sia per l’area A che per l’area B, rileva:
- La sovrapposizione/alternanza tra figure professionali diverse su medesime competenze, determinata dall’organizzazione del lavoro Art. 36 Cost.;
- il presidio di tutte le fasi del processo da parte del singolo per l’area B e la semplice istruttoria per l’area A; l’autonomia decisionale interna al processo di qualsiasi attività, che implica una valutazione sull’applicazione o non applicazione di norme, circolari e regolamenti;
- lo svolgimento di compiti di consulenza verso l’esterno;
- in particolare per l’area A l’assegnazione al ricevimento del pubblico (leggi attività di sportello) che non sia limitata alla prima accoglienza;
- lo svolgimento di attività formativa specialistica, anche on the job;
- l’assegnazione di compiti di docenza, anche on the job;
- il richiamo a livelli di produzione individuali e di gruppo, sia da parte del responsabile del gruppo che nel rapporto diretto con il dirigente.
Sottolineiamo che, anche in sede di appello, non rileva affatto l’esistenza di un vuoto in organico nella posizione superiore o l’adozione o meno di ordini di servizio a cui invece l’INPS, fa esplicito riferimento nei vari dibattimenti, per contestare la mancata attribuzione di mansioni superiori.
In tal senso, tra le sentenze, ve ne sono alcune particolarmente importanti perché fondate sulla cosiddetta escussione di testi, ovvero l’esposizione della situazione organizzativa e di lavoro da parte di colleghi dell’area C, piuttosto che sugli ordini di servizio, che sta a dimostrare il fatto che dove c’è solidarietà tra i lavoratori l’amministrazione soccombe.
Di seguito l’elenco delle attività oggetto dei ricorsi, che ripetiamo non è esaustiva delle attività/linee di prodotto, e serve solo a chiarire “le fasi in un processo di lavoro”
PER I LAVORATORI DELL’AREA A
Credito: istruttoria e liquidazione
Gestione pensioni: variazioni anagrafiche, cessazioni dei pagamenti delle pensione, detrazioni fiscali, assegni nucleo familiare
Assistenza al pubblico non limitata alla prima accoglienza (leggi attività di sportello)
Istruttoria e liquidazione TFR
Firma e revisione pratiche
Attività di formazione
Svolgimento dei compiti assegnati in autonomia su direttive di massima con l’utilizzo di procedure informatiche non rutinarie
PER I LAVORATORI DELL’AREA B
Aziende con dipendenti: decisioni autonome riguardo all’inquadramento imprese, agevolazioni contributive, differenze situazioni debitorie e creditorie, contenzioso amministrativo, consulenza esterna
Assicurato Pensionato: liquidazione invalidità, estratti conto certificativi, liquidazione pensioni
Prestazioni a sostegno del reddito: liquidazione disoccupazione ordinaria ed a requisiti ridotti
Vigilanza: gestione verbali ispettivi
Gestione rapporto di lavoro: erogazione stipendi
Risorse strumentali: gestione in autonomia della contrattualistica e delle attività economali
Liquidazione TFR
Liquidazione assegni ASU
Responsabilità dell’intero processo: dall’istruttoria alla liquidazione, all’acquisizione della documentazione necessaria alla predisposizione delle note informative, ai contatti con gli altri uffici competenti.
Interlocuzione e risposta anche in termini produttivi direttamente nei confronti del dirigente responsabile del settore.