Al Direttore Generale
Dr. Mauro Nori
Al Direttore Centrale
Risorse Umane
Dr. Ciro Toma
e, p.c. Al Responsabile
delle Relazioni Sindacali
Dr. Claudio Albanesi
Oggetto: Attivazione di contratti di lavoro interinale.
La scrivente organizzazione sindacale, a seguito delle segnalazioni di alcune strutture sindacali della RdB del territorio, ha appreso la notizia dell’attivazione, tramite la ditta TEMPOR, di nuovi contratti di lavoro interinale su tutto il territorio nazionale.
Si evidenzia che codesta amministrazione non ha provveduto ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali nazionali del ricorso a tale tipo di contratti e delle motivazioni che lo hanno reso necessario, venendo meno all’obbligo dell’informazione preventiva e della consultazione su tale materia, come previsto dall’art. 6 del CCNL del 16 febbraio 1999 e successivi.
Si è appreso, inoltre, che la ditta TEMPOR non ha rinnovato il contratto ad alcuni lavoratori che hanno già operato in INPS come interinali, sembrerebbe sulla base di alcune assenze per malattia. Se la notizia corrispondesse al vero, ci si troverebbe di fronte ad un abuso dell’azienda sul quale codesta amministrazione, pur non avendo responsabilità diretta su quel tipo di rapporto di lavoro, non potrebbe non avere la sensibilità e, forse, l’obbligo, di chiedere conto all’azienda, in nome di una tutela generale dei diritti dei lavoratori, a cominciare da quelli che operano, a vario titolo, dentro l’Istituto.
Sempre su segnalazione delle strutture sindacali territoriali, sembrerebbe che non di rado i lavoratori interinali siano impiegati in attività di informazione all’utenza ed in altre mansioni non riconducibili alla mera attività di acquisizione. A tale proposito si chiede di conoscere i contenuti del capitolato d’appalto.
Per quanto sopra, la scrivente organizzazione sindacale chiede la sospensione dell’attivazione dei nuovi contratti di lavoro interinale e la convocazione di un apposito incontro sindacale, per ricevere l’informazione preventiva che è mancata ed esercitare il diritto alla consultazione, ripristinando in tal modo corrette relazioni sindacali, al fine di evitare il ricorso all’Art. 28, Legge 300/1970, per comportamento antisindacale.
Roma, 13 aprile 2010
p. RdB Pubblico Impiego INPS
Luigi Romagnoli