Il rapporto di lavoro tra cooperativa e soci* è regolato dalla legge 142/2001: ai sensi dell’art. 1 il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione (o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo) un ulteriore rapporto di lavoro, in forma su- bordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.
Soci* lavoratrici e lavoratori mettono a disposizione della Cooperativa le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
Il Ministero del Lavoro ha chiarito il 14 Febbraio 2012 nota n° 2598 che le Cooperative di produzione e lavoro devono garantire ai propri soci lavoratori l’effettivo svolgimen- to dell’orario di lavoro pattuito all’atto dell’assunzione, salvo accordi collettivi che in- troducano un orario di lavoro multiperiodale o oggettive situazioni di crisi deliberate dall'assemblea e risultanti da riduzione del fatturato.
Il Ministero del Lavoro ha risposto a un quesito posto da una Direzione Territoriale del La- voro in merito alla problematica relativa alla riduzione dell’orario di lavoro disposta uni- lateralmente da una Cooperativa di produzione e lavoro nei confronti dei propri soci, avente ripercussioni sulla retribuzione.
In base alle indicazioni del Ministero, qualora il socio con rapporto di lavoro subordinato of- fra la propria prestazione e questa non venga accettata per ragioni imputabili al dato- re di lavoro, quest’ultimo è comunque tenuto al pagamento della retribuzione dovuta per l’orario pattuito all’atto dell’assunzione, non potendo ridurre unilateralmente l’orario e conseguentemente la retribuzione dei dipendenti.
Questo viene ribadito dall'interpello del 24 gennaio 2013, che diffida quelle cooperative che fanno valere il regolamento interno contro il contratto collettivo. La stessa legge 142 infatti alimenta, in talune cooperative, il mancato rispetto del contratto collettivo: in partico- lare, quella parte della legge nella quale è previsto che l’assemblea dei soci lavoratori pos- sa dichiarare lo stato di crisi. Il Ministero ha chiarito che la crisi deve essere reale e non fit - tizia, e pertanto non è possibile abbassare pesantemente l’importo di retribuzioni, di mensilità aggiuntive e dei diritti in genere (ferie, permessi, TFR, ecc.) millantando di es- sere costretti a ciò pur di mantenere i posti di lavoro.