Correndo troppo va a finire che può capitarti davanti un ostacolo imprevisto e sei costretto ad inchiodare, fermandoti magari proprio su un chiodo appuntito che ti buca la gomma. Fuor di metafora è quello che è successo al Capo del Personale dell’INPS, che ha risposto a suo modo e con il suo stile al comunicato della USB del 27 gennaio scorso, nel quale si evidenziavano alcune incongruenze contenute in una PEI inviata dal dirigente a tutte le sedi in merito alla pausa mensa e alla flessibilità in entrata e in uscita in caso di part-time.
Il 30 gennaio il Capo del Personale ha scritto una nuova PEI a tutti i Direttori Regionali facendo le seguenti specifiche.
- PAUSA MENSA – La PEI ribadisce la validità dei contenuti dei messaggi Hermes N. 6632 del 22 aprile 2013 e N. 10648 del 2 luglio 2013. E’ bene precisare che nel secondo messaggio citato si specifica che la pausa di 10 minuti dopo le sei ore di lavoro è una facoltà e non un obbligo del dipendente.
Il Capo del Personale smentisce quindi quanto da lui scritto nella PEI del 19 dicembre, dove si legge testualmente - “Le prestazioni lavorative superiori alle sei ore giornaliere con rinuncia all’erogazione del buono pasto e all’effettuazione della pausa mensa non sono conformi né alla disciplina contrattuale e legislativa in materia di pausa mensa né, in particolare, alla disposizione contenuta nell’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 66/2003 che impone al datore di lavoro di assicurare comunque ai dipendenti che osservano un orario di lavoro superiore a sei ore, un periodo di riposo minimo di 10 minuti”. Se l’italiano è uguale per tutti, quindi anche per il Capo del Personale dell’INPS, nella PEI era scritto chiaramente che il lavoratore non poteva rinunciare al buono pasto, alla pausa mensa e neanche ai 10 minuti previsti dopo sei ore di lavoro. Infatti, tale rinuncia era considerata non conforme alla disciplina contrattuale e legislativa. Siamo contenti che la “foratura dell’auto” abbia permesso al dirigente di correggere le inesattezze scritte in precedenza e, pur smentendo se stesso, di fare chiarezza sulle norme.
- FLESSIBILITA’ IN CASO DI PART-TIME ORIZZONTALE – Su questo secondo argomento invece il Capo del Personale continua a ingenerare confusione, glissando su una inequivocabile circolare dell’Istituto, la N. 70 del 3 aprile 2002, della quale o ignora i contenuti o fa finta di non averli ben compresi.
Dopo l’intervento della Consigliera USB, il Presidente del CUG (Comitato Unico di Garanzia) ieri ha scritto una nota al Capo del Personale per contestargli i contenuti della PEI del 19 dicembre. Evidentemente al CUG non erano a conoscenza della seconda PEI altrimenti sarebbero saltati sulle sedie. Vi riportiamo testualmente cosa scrive il Capo del Personale nella PEI del 30 gennaio 2015 in merito alla flessibilità in entrata e in uscita in caso di part-time orizzontale – “Per quanto riguarda, invece, l’applicabilità della flessibilità nell’ambito del part-time orizzontale, nelle more della definizione a livello centrale delle disposizioni attinenti al part-time in apposita sede di confronto con le Organizzazioni Sindacali, la questione è lasciata alla libera disponibilità delle parti firmatarie”. Libera disponibilità delle parti firmatarie? Ma siamo impazziti in questo ente? Vuol dire, quindi, che le RSU e il Direttore di una qualsiasi sede possono ignorare quello che è stabilito a livello nazionale e regolamentato da una specifica circolare, peraltro con lo scopo di evitare trattamenti discriminatori tra il personale? E chi ha deciso che bisogna rivedere le norme sul part-time?
Tra non molto termina il carnevale. Signor Capo del Personale si cosparga il capo di cenere e rispetti le norme e gli accordi, le piaccia o no.
In allegato trovate la trascrizione del testo completo della citata PEI del 30 gennaio 2015.