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POSIZIONI ORGANIZZATIVE: E' NECESSARIA UNA SVOLTA

Nazionale,

Comunicato n. 39/19

Da anni chiediamo che il costo delle posizioni organizzative sia messo a carico del bilancio dell’Ente e non del Fondo dei lavoratori, com’è stato in tutto questo tempo e com’è tuttora. E’ come se un industriale chiedesse agli operai della propria azienda di finanziare la retribuzione di chi organizza e controlla il loro lavoro. Se ciò accadesse ci sarebbe giustamente una rivolta, invece nel pubblico impiego, e nello specifico nel contratto degli Enti pubblici non economici, per volontà dei sindacati complici questa è diventata una regola contrattuale.

Tuttavia nelle Agenzie Fiscali funziona diversamente. Lì una parte consistente dell’indennità delle posizioni organizzative è finanziata dal bilancio di amministrazione. Perché non si può fare la stessa cosa all’INPS? L’art. 28 del contratto collettivo nazionale Agenzie Fiscali del 28 maggio 2004, norma tuttora in vigore, prevede che fino a € 2.500,00 annui l’indennità sia finanziata dal Fondo, mentre la parte residua fino all’importo massimo, che alle Agenzie è di € 9.000,00, sia a carico dell’amministrazione. Le Agenzie Fiscali fanno ora parte del Comparto Funzioni Centrali, insieme a Ministeri ed Enti pubblici non economici, quindi i tre settori sono regolati da comuni regole contrattuali, eppure le Agenzie continuano a far finanziare dall’amministrazione la quota prevalente del costo delle posizioni organizzative.

Se si analizza la struttura retributiva dell’indennità delle posizioni organizzative dell’INPS si scopre che una parte, l’art. 17 CCNL 1999, pari a € 2.470,00 annui, è relativa alla posizione organizzativa rivestita, mentre le altre voci relative a specifiche responsabilità ed a responsabilità esterne sono collegate dal contratto integrativo INPS all’art. 32 CCNL 1999. Tuttavia, mentre l’art. 17 fa preciso riferimento al finanziamento delle posizioni organizzative, l’art.32 si riferisce genericamente a specifiche responsabilità, rischi, disagi, gravose articolazioni dell’orario di lavoro e reperibilità. Pertanto si potrebbe lasciare il costo dell’art. 17 a carico del Fondo e porre a carico del bilancio dell’amministrazione le voci aggiuntive, che oggi ricadono sull’art. 32 e che invece andrebbero ridefinite. Si tratta, quindi, di rimodulare l’impianto delle indennità attribuite alle posizioni organizzative, per liberare il Fondo da preziose risorse utilizzandole così per altri fini.

Sempre in tema di posizioni organizzative è necessario a nostro parere rivedere completamente i criteri e le modalità di attribuzione degli incarichi. Innanzitutto vanno aboliti gli interpelli, altrimenti l’assegnazione delle posizioni organizzative diventa una faccenda privata tra chi è già titolare d’incarico, penalizzando tutti gli altri. Inoltre, le verifiche annuali non devono rimanere sulla carta ma diventare una pratica certificata obbligatoria e le risultanze devono essere pubbliche. Infine, vanno riviste le modalità di attribuzione delle posizioni organizzative. Abbiamo sempre richiesto regole trasparenti ed oggettive, denunciando come il colloquio con il nucleo di valutazione si presti a valutazioni discrezionali. A nostro parere i candidati devono essere sottoposti innanzitutto alla valutazione del potenziale, per verificare se posseggano i requisiti necessari per guidare un gruppo di lavoro, mentre la selezione vera e propria dovrebbe avvenire attraverso la somministrazione di test di natura professionale e l’esame del curriculum.

Il contratto integrativo 2018 è anche contratto normativo di valenza triennale. Se non si interviene ora sulle posizioni organizzative, quando?