Il 19 dicembre scorso il Capo del Personale dell’INPS ha inviato ai Dirigenti delle Sedi un documento nel quale annuncia che tutti gli accordi decentrati sull’orario di lavoro saranno sottoposti a valutazione da parte della struttura centrale per verificarne la congruità con le istruzioni impartite.
Dalla lettura del documento, del quale siamo venuti in possesso solo ora e che vi alleghiamo, balzano subito agli occhi delle incongruenze che rappresentano una forzatura se non addirittura una violazione della normativa e degli accordi in vigore.
Si afferma, ad esempio, che la rinuncia alla pausa mensa e al buono pasto in prestazioni lavorative giornaliere superiori alle sei ore non sia conforme alle norme contrattuali e legislative in materia di pausa mensa. E dove l’ha letta questa cosa il Capo del Personale dell’INPS? Vuole forse rendere obbligatoria la pausa mensa e la fruizione del buono pasto? Per supportare il suo ragionamento cita la direttiva europea che obbliga il datore di lavoro ad assicurare dieci minuti di riposo al lavoratore che osservi un orario di lavoro superiore a sei ore. Si torna così al vecchio equivoco in cui è caduto l’INPS considerando obbligatoria per il lavoratore la pausa di dieci minuti e non un’opportunità che gli deve essere riconosciuta dal datore di lavoro. Perché allo stesso modo l’INPS non ha mai voluto riconoscere i 15 minuti di pausa ogni 2 ore di lavoro al video terminale?
Continuando a seguire con un po’ di ansia la guida spericolata del Capo del Personale dell’INPS tra norme legislative e contrattuali, ci imbattiamo in una disposizione contenuta nel documento che prevede di proporzionare la flessibilità in entrata e in uscita alla durata giornaliera del part-time. Anche questa il Direttore centrale delle Risorse Umane ci deve spiegare dove l’ha letta. O è una sua invenzione? Seguendo il ragionamento, se il dipendente ha un part-time orizzontale del 50% anche la flessibilità deve essere ridotta di pari entità. Ovviamente di tutto questo né le organizzazioni sindacali né il CUG (Comitato unico di garanzia) sono stati informati. Lo invitiamo ad andare a rileggersi la Circolare INPS N. 70 del 3 aprile 2002. Su tale punto è intervenuta anche la Consigliera della USB presso il CUG con una nota di denuncia che si allega al comunicato.
Purtroppo non finisce qui. Oltre a ribadire il limite settimanale dell’orario di servizio delle Sedi in 53 ore, l’imprudente Dirigente generale dell’INPS, che a questo punto rischia l’accusa di pirateria contrattuale, dispone che i turni pomeridiani non siano più indennizzati a partire dal 1° novembre 2014. Con tale disposizione il Capo del Personale contravviene a quanto previsto dall’art. 16 del CCNL 14/2/2001. Può l’INPS in modo unilaterale decidere di non indennizzare più i turni pomeridiani ad eccezione della Direzione generale per la quale l’orario di servizio è rimasto inalterato?
A nostro giudizio siamo in presenza di ripetute violazioni legislative e contrattuali ed è con amarezza che constatiamo di essere ancora una volta gli unici sul fronte sindacale a puntualizzare queste cose. Il 12 febbraio il Giudice del Tribunale del Lavoro di Roma deciderà sulla denuncia presentata dalla USB per comportamento antisindacale dell’Amministrazione centrale a seguito della mancata contrattazione nazionale sull’accordo quadro in materia di orario di lavoro.